Il diritto di accesso

 

Che cos'è

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è la possibilità di visionare o estrarre copia del contenuto degli atti e dei documenti della Pubblica Amministrazione. E' stato introdotto dalla legge 241 del 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". L'Università degli Studi di Teramo ha emanato un regolamento attuativo della legge 241/1990 nel quale è disciplinata la materia dell'accesso.

 
 

Chi può accedere

  • Utenti singoli o associati con un interesse giuridicamente rilevante e tutelato
  • Utenti singoli o associati che sono parte del procedimento amministrativo i cui atti sono richiesti in esibizione
  • Utenti terzi con apposita delega scritta
 
 

Cosa significa interesse giuridicamente rilevante

L'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" recita: "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi é esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso".

 
 

Esclusione dal diritto di accesso

Secondo l'articolo 24 della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, sono esclusi dal diritto di accesso:

  • i documenti coperti da segreto di Stato;
  • gli atti relativi ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  • l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  • i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi.

Non sono inoltre ammissibili richieste di accesso agli atti mirate ad un controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione.

 
 

Tipologie di accesso e modalità

  • Accesso informale: quando è possibile accogliere immediatamente la richiesta, è certa la legittimazione del richiedente, la sua identità, i suoi poteri rappresentativi, sussiste un interesse meritevole di tutela, il contenuto del documento è accessibile e non ci sono controinteressati.
  • Accesso formale: in tutti i casi in cui manca uno dei requisiti di cui sopra. In questo caso l'utente dovrà presentare una domanda compilando - preferibilmente - un apposito modulo. La domanda può essere indirizzata:
  1.  direttamente all'Ufficio Responsabile del procedimento di accesso (se lo si conosce);
  2. all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Se si chiede il rilascio di documenti e atti in copia conforme all'originale, il richiedente è tenuto a presentare la domanda in marca da bollo, nella misura vigente.

 
 

Oneri informativi a carico dell'utente

Per esercitare il diritto di accesso, l'utente deve essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il documento va allegato in copia all'istanza di accesso formale o esibito al Responsabile del Procedimento (o suo delegato) in caso di accesso informale.

In caso di accesso formale, il richiedente deve fornire all'Amministrazione i seguenti dati, utili  per poter rispondere:

  • nome, cognome, generalità;
  • indirizzo/recapito al quale ricevere la documentazione;
  • (facoltativo) numero di telefono, e-mail, fax.

Inoltre, nel modulo deve essere specificato il motivo/interesse all'accesso e devono essere indicati i documenti ai quali si chiede di accedere.

 

 

Modulistica

Costi

 
 
 

Normativa utile

 
 
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 13-06-2019