Accesso civico ai sensi dell'art. 5 e ss., d.lgs. n. 33 del 2013 come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 97/2016

Nell’ambito degli obblighi in tema di pubblicità e trasparenza, l’Università degli Studi di Teramo assicura l’«accesso civico», ai sensi dell’art. 5 e ss., d.lgs. n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Ciò corrisponde al «diritto di chiunque» di richiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) (Modulo accesso civico semplice - all. 1) di pubblicare documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria.

 

Sempre in base all’art. 5 citato, «chiunque» ha diritto di accedere a dati e documenti «ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione» (all. 2). Tuttavia, ciò dovrà avvenire nel rispetto di alcuni limiti, fra cui, secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis, quelli imposti all’accesso per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: «protezione dei dati personali»; «libertà e segretezza della corrispondenza»; «interessi economici e commerciali»; nonché negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. In materia è infine possibile presentare istanza di riesame al RPCT (all. 3).

 

 
 
 
Ultimo aggiornamento: 13-06-2019