Giurisprudenza
Ricevimento studenti e laureandi Prof. M. Mezzanotte
Esperto del benessere animale
Note di privacy
Esoneri e benefici
Per l’anno accademico 2011/2012 possono ottenere esoneri o benefici:
Gli esoneri e benefici di cui ai punti da 1 a 5 non sono concessi agli studenti già in possesso di un titolo universitario, precedentemente conseguito in Italia o all’estero del medesimo livello rispetto a quello per il quale si richiede il beneficio o di livello superiore (sono considerati di pari livello il diploma universitario del vecchio ordinamento e la laurea triennale, la laurea del vecchio ordinamento e la laurea specialistica/magistrale).
Categorie di esonero senza obbligo di presentazione della domanda
1. studenti con esonero per merito;
2. studenti borsisti ADSU.
Categorie di esoneri e benefici con obbligo di presentazione della domanda entro il 31/12/2011
1. studenti lavoratori;
2. studenti stranieri borsisti del Governo italiano;
3. studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità.
Gli studenti diversamente abili dovranno presentare la domanda nei termini previsti per l’immatricolazione/iscrizione.
Esoneri non cumulabili fra loro
Non sono cumulabili fra loro i seguenti esoneri:
· Studenti lavoratori + Studenti part-time
· Studenti part-time + Studenti che abbiano conseguito, entro la sessione straordinaria (a.a. 2010/2011) e comunque non oltre il 31 marzo 2012, tutti i crediti degli anni precedenti a quello di iscrizione senza che si siano trovati nella condizione di ripetente o fuori corso.
Nota bene!
Esonero totale
Hanno diritto all’esonero totale (prima rata, seconda rata e contributo specifico):
Gli studenti lavoratori che svolgono almeno dal 1/01/2011 una documentata attività lavorativa hanno diritto a una riduzione di Euro 155,00 se appartengono alla prima fascia di reddito e di Euro 78,00 se appartengono alla seconda fascia di reddito.
Può chiedere il beneficio lo studente che sia:
Gli studenti lavoratori, dopo aver effettuato l’immatricolazione/iscrizione anni successivi on line, dovranno presentare, o spedire con raccomandata A.R., alla Segreteria Studenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, una delle seguenti documentazioni:
Sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi, ad eccezione dei bolli, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi.
Sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi, ad eccezione dei bolli, gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità a condizione che abbiano i seguenti requisiti:
· che appartengano alla I fascia di reddito;
· che non siano studenti fuori corso o ripetenti;
· che allo studente non sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore all’ammonizione nel corso dell’anno;
· che lo studente non sia già in possesso di Diploma di laurea dello stesso livello rispetto al corso di studi al quale si iscrive e per il quale richiede il beneficio.
Gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità dovranno dichiarare il loro status all’atto dell’immatricolazione/iscrizione anni successivi (da effettuare sempre on line), stampare il modello generato e consegnarlo o farlo pervenire alla Segreteria Studenti entro il 5 novembre di ogni anno (e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno con il pagamento dell’indennità di mora prevista relativa alla prima rata) unitamente a:
· per l’immatricolazione, la certificazione della pensione di inabilità, nonché istanza di esonero dalla quale risultino i requisiti richiesti e il pagamento di Euro 30,24 (di cui Euro 1,00 per produzione MAV);
· per l’iscrizione agli anni successivi al primo, l’istanza di esonero dalla quale risultino i requisiti richiesti e il pagamento di Euro 15,62 (di cui Euro 1,00 per produzione MAV).
Gli studenti che, avendo diritto all’esonero in quanto figli di beneficiari della pensione di inabilità, non abbiano nei termini previsti presentato istanza per l’ottenimento dello stesso, non potranno ottenere il rimborso delle tasse e dei contributi versati.
I figli dei beneficiari della pensione di inabilità per l’esame finale sono tenuti al pagamento della somma di soli Euro 30,24 corrispondente al valore di 2 marche da bollo + Euro 1,00 per produzione MAV.
* Norme di riferimento
- Legge 30/03/1971 n. 118 “Conversione in Legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”, art. 30 “Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie”
- Legge 18/12/1951 n. 1551
- D.P.C.M. del 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”
(inabilità riconosciuta pari o superiore al 66%)
Hanno diritto all’esonero totale delle tasse e dei contributi gli studenti portatori di handicap con una inabilità riconosciuta pari o superiore al 66% anche se già in possesso di titolo accademico.
Lo studente entro il 5 novembre di ogni anno dovrà effettuare il pagamento relativo all’importo di Euro 30,24 (di cui Euro 1,00 per produzione MAV) per gli immatricolati o di Euro 15,62 ( di cui Euro. 1,00 per produzione MAV) per gli iscritti ad anni successivi, corrispondente alle imposte di bollo dovute e presentare alla Segreteria Studenti il certificato che attesta l’inabilità ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Decorso il termine suddetto lo studente che non abbia effettuato il pagamento dovuto, dovrà pagare l’indennità di mora prevista.
Gli studenti laureandi con tale tipologia di inabilità saranno tenuti per l’esame finale al pagamento della somma di soli Euro 30,24 corrispondente al valore di 2 marche da bollo + Euro 1,00 per produzione MAV.
Esonero parziale dal pagamento della seconda rata per l’a.a. 2011/2012
(inabilità riconosciuta inferiore al 66% e comunque non meno del 45%)
Hanno diritto alla riduzione del 50% sulla seconda rata gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al 66% e comunque non meno del 45% anche se già in possesso di titolo accademico.
Lo studente entro il 5 novembre di ogni anno dovrà effettuare il pagamento della prima rata + Euro. 1,00 per produzione MAV e presentare alla Segreteria Studenti il certificato che attesta l’inabilità ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998.
Decorso il termine suddetto lo studente dovrà pagare l’indennità di mora prevista relativa alla prima rata.
Casi di esclusione di benefici ed esoneri per merito
Non hanno diritto a benefici ed esoneri e saranno automaticamente inseriti in terza fascia di reddito:
1. gli studenti che sono in possesso di un titolo universitario del medesimo livello o di livello superiore rispetto a quello per il quale si richiede il beneficio (sono considerati di pari livello il diploma universitario del vecchio ordinamento e la laurea triennale, la laurea del vecchio ordinamento e la laurea magistrale/specialistica;
2. gli studenti che si iscrivono in regime di convenzione con l’Università degli Studi Teramo, ai quali non è riconosciuto alcun beneficio e alcun esonero anche in caso di successiva iscrizione al Corso di laurea magistrale;
3. gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi.
Non hanno diritto ad esonero per merito:
1. studenti ripetenti;
2. studenti che hanno ottenuto un riconoscimento crediti a seguito della convalida di una precedente carriera (ad eccezione degli studenti trasferiti da altro Ateneo e che proseguono per lo stesso corso di studi).