Esoneri e benefici
Esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi
Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari per l'a.a. 2010/2011:
- gli studenti beneficiari delle borse di studio
e dei prestiti d'onore concessi dalla Regione;
- gli studenti risultati idonei al conseguimento
delle borse di studio concesse dalla Regione e che per scarsità di risorse non
possono beneficiare di tali provvidenze;
- gli studenti portatori di handicap con
un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% anche se già in possesso di
titolo accademico; la relativa documentazione dovrà essere presentata entro il
5 novembre di ogni anno alla Segreteria Studenti;
- gli studenti stranieri beneficiari di borsa di
studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi
periodici programmi esecutivi.
Sono esonerati dai contributi universitari (seconda rata)
per l'a.a.
2010/2011
:
- gli studenti che, entro la sessione
straordinaria (a.a. 2009/2010) e comunque non oltre il 31 marzo 2011, abbiano
conseguito tutti i crediti e superato tutti gli esami degli anni precedenti a
quello di iscrizione con una media pari o superiore a 28/30 senza che si siano
trovati nella condizione di ripetente o fuori corso;
- gli studenti che, entro la sessione
straordinaria (a.a. 2009/2010) e comunque non oltre il 31 marzo 2011, abbiano
conseguito tutti i crediti e superato tutti gli esami degli anni precedenti a
quello di iscrizione e che siano in debito del solo esame di laurea.
- per gli studenti che concludono gli studi presso l'Università degli Studi di Teramo
entro la durata legale del corso di studi che frequentano, senza iscrizioni fuori
corso e/o ripetenti, il rimborso della seconda rata; in luogo del rimborso
della seconda rata, per coloro che proseguono la carriera presso l'Università
degli studi di Teramo iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale (ad
eccezione di quelle a numero programmato) è previsto l'esonero dal pagamento
della prima e seconda rata (tassa e contributo);
- È
concesso inoltre l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione
ed un esonero pari alla metà dei contributi universitari agli studenti
beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore
semestre rispetto alla durata normale dei Corsi di laurea e di laurea
specialistica.
Esonero parziale dai contributi (seconda rata) non cumulabili fra loro
- riduzione
del 50% per gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al 66%
e comunque non meno del 45% anche se già in possesso di titolo accademico; la
relativa documentazione dovrà essere presentata entro il 5 novembre di ogni
anno alla Segreteria Studenti;
- riduzione del 50% per gli studenti che
abbiano conseguito, entro la sessione straordinaria (a.a. 2009/2010) e comunque
non oltre il 31 marzo 2011, tutti i crediti degli anni precedenti a quello di
iscrizione senza che si siano trovati nella condizione di ripetente o fuori
corso;
- riduzione di € 155,00 e di € 78,00
rispettivamente agli studenti appartenenti alla prima e seconda fascia che
svolgono almeno dal 1 gennaio 2010 una documentata attività lavorativa di
almeno otto mesi dipendente o autonoma la cui certificazione o
autocertificazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno alla Segreteria Studenti. Non saranno
prese in considerazione certificazioni presentate oltre tale termine.
N.B.
Per tutti
gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, a partire dall'anno
accademico 2007/2008, ai fini del
conseguimento dei benefici economici e/o
esoneri i crediti della prima annualità delle materia biennali, non essendo
acquisibili con il sostenimento dell'esame, non saranno conteggiati nel computo
complessivo dei crediti dell'anno di
corso.
Per gli studenti che hanno interrotto gli studi
Interruzione di due o più anni
Gli studenti che abbiano interrotto gli studi da almeno
due anni accademici, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e
dei contributi per gli anni in cui non si siano iscritti. Nell'anno accademico
di reiscrizione, sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di € 60,00 per ogni anno di
interruzione.
Interruzione di un anno
Gli studenti che abbiano interrotto gli studi da un anno
per lo svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per la
nascita di ciascun figlio (per le studentesse madri) e per interruzione degli
studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate e per
altri casi previsti dalle normative vigenti, sono esonerati dal pagamento della
tassa di iscrizione e dei contributi per tale anno. Nell'anno accademico di reiscrizione,
sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di € 60,00 per l'anno di interruzione. La domanda di
interruzione deve essere presentata dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno.
Nota bene!
Gli studenti che interrompono gli studi beneficiando delle
disposizioni sopra indicate non possono effettuare per gli anni accademici di
interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è
revocabile nel corso dell'anno accademico.Lo studente non può chiedere l'interruzione degli anni
accademici per i quali abbia già effettuato l'iscrizione. Il periodo di
interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del
merito.
Lo studente straniero, per poter beneficiare dell'esonero
totale o parziale o degli abbattimenti per condizione economica e merito, dovrà
presentare all'atto dell'iscrizione o immatricolazione la dovuta
documentazione, così come previsto per lo studente italiano, fatte salve
eventuali agevolazioni previste per gli studenti stranieri in regime di
convenzione.
Studenti che non hanno diritto ad alcun beneficio
I seguenti studenti non hanno diritto a benefici ed
esoneri. Sono tenuti al pagamento
del contributo (seconda rata) massimo e
pertanto non devono presentare l'autocertificazione attestante il reddito:
- Studenti che siano già in possesso di un titolo
universitario del medesimo livello di quello per il quale si richiede il
beneficio o di livello superiore (sono considerati di pari livello il diploma
universitario del vecchio ordinamento e la laurea triennale, la laurea del
vecchio ordinamento e la laurea specialistica);
- studenti ripetenti;
- studenti che si iscrivono in regime di
convenzione con l'Università degli Studi Teramo, ai quali non è riconosciuto
alcun beneficio anche in caso di successiva iscrizione al Corso di laurea magistrale.
- studenti che negli anni precedenti abbiano
dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero
e, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il
corso degli studi.