L'autocertificazione

 

Che cos'è

L'autocertificazione è la possibilità di presentare, al posto dei tradizionali certificati, dichiarazioni sottoscritte di propri stati e requisiti personali.

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllarne la veridicità.

 
 

Cosa si può autocertificare

In base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 - il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa - è possibile autocertificare:

1. Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e senza necessità di autenticazione da parte di pubblico ufficiale:

  • la data e il luogo di nascita;
  • la residenza;
  • la cittadinanza;
  • il godimento dei diritti politici;
  • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
  • lo stato di famiglia;
  • l'esistenza in vita;
  • la nascita del figlio;
  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
  • la posizione agli effetti degli obblighi militari;
  • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
  • il proprio titolo di studio o qualifica professionale;
  • esami sostenuti;
  • titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
  • situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
  • di essere disoccupato;
  • di essere pensionato e la categoria di pensione;
  • di essere studente;
  • di essere casalinga;
  • qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.;
  • di non aver riportato condanne penali;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.
2. Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non ricompresi al punto 1) che possono essere comprovati dall'interessato con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare:
  • chi sono gli eredi;
  • la situazione di famiglia originaria;
  • la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Non richiedono inoltre alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale se sonocontestuali a un'istanza. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta);
b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).
 
 

Quali sono le istituzioni che sono tenute ad accettare l'autocertificazione

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e cioè tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici). Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese che offrono servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
 
 

Modalità

L'utente può presentare l'autocertificazione su un apposito modulo prestampato o scrivendola di proprio pugno. In entrambi i casi, non è necessaria alcuna autenticazione. Per avere validità, l'autocertificazione deve essere firmata e deve essere accompagnata dalla fotocopia sottoscritta di un documento di identità del dichiarante. L'autocertificazione può essere consegnata anche via fax o per posta elettronica nel caso in cui questa sia certificata.
 
 

Dichiarazioni non veritiere

L'amministrazione pubblica può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'utente.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale.
 
 

Modulistica

Ultimo aggiornamento: 27-09-2011