Accesso civico

Nell’ambito degli obblighi in tema di pubblicità e trasparenza, l’Università degli Studi di Teramo assicura l’«accesso civico», ai sensi dell’art. 5 e ss., d.lgs. n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

 

Ciò corrisponde al «diritto di chiunque» di richiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) (Modulo Accesso civico semplice - all. 1) di pubblicare documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria.

Sempre in base all’art. 5 citato, «chiunque» ha diritto di accedere a dati e documenti «ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione» (Modulo Accesso civico generalizzato - all. 2). Tuttavia, ciò dovrà avvenire nel rispetto di alcuni limiti, fra cui, secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis, quelli imposti all’accesso per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: «protezione dei dati personali»; «libertà e segretezza della corrispondenza»; «interessi economici e commerciali»; nonché negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

In materia è infine possibile presentare istanza di riesame al RPCT (Modulo Istanza di riesame accesso civico generalizzato - all. 3).

 

Ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il titolare del potere sostitutivo è il Responsabile della trasparenza dell'Ateneo.

 

Per ulteriori informazioni e scaricare i modelli è possibile far riferimento al seguente link:

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/219271UTE0400/M/25101UTE0431

 

 
Ultimo aggiornamento: 22-10-2024