Durata e proroga dei tirocini

I tirocini hanno durata massima:

 

  • non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi (art. 7 del D.M.142/1998);
  • non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap (art. 7 del D.M.142/1998).

 

E' prevista una durata minima di ogni tirocinio finalizzato al conseguimento di crediti formativi (CFU) (tale durata viene fissata dai regolamenti di ciascun corso di studi);

E' possibile chiedere una proroga del tirocinio. La richiesta (motivata) va fatta pervenire entro la data di fine tirocinio originariamente prevista nel progetto formativo stesso. Il Responsabile del Servizio Supporto Qualità e  DiDattica si incaricherà di valutare la congruenza della richiesta con le normative e i regolamenti vigenti.

 
Ultimo aggiornamento: 08-11-2023