Tirocini curriculari

Cos'è un Tirocinio curriculare

Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università (ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Il tirocinio  può essere obbligatorio o facoltativo, secondo quanto determinato dal singolo corso di studio, e deve essere svolto nell'anno di corso previsto nel piano didattico. Al tirocinio previsto nei piano di studi  è riconosciuto un numero di crediti formativi universitari (CFU).

Il rapporto tra Università ed "azienda" si formalizza attraverso una convenzione alla quale dovrà essere allegato un Progetto Formativo.



Il tirocinio non rappresenta un rapporto di lavoro. Deve essere il risultato dell'incontro fra l'interesse manifestato dallo studente per la disciplina nell'ambito della quale intende svolgere il tirocinio, la disponibilità del Docente Tutor ad individuare e progettare l'attività formativa da svolgere, la possibilità di svolgere tale attività in una azienda. Il rapporto tra Università ed "azienda" si formalizza attraverso una convenzione alla quale dovrà essere allegato un Progetto Formativo.

 

Attivare un tirocinio curriculare

Per attivare un tirocinio curriculare è necessario che la struttura che ospita lo studente abbia una convenzione attiva con l'Università degli Studi di Teramo. Qualora tra la struttura ospitante e l'Ateneo non esistesse ancora una convenzione, essa può essere stipulata mediante compilazione, da parte della struttura ospitante, della Convenzione (da stampare in duplice copia e far firmare all'Azienda sotto "soggetto ospitante").
Una volta raggiunti, tra il soggetto ospitante e il tirocinante, gli accordi necessari, l'iter da seguire dovrà essere il seguente:

  1. lo studente acquisisce il modulo di Progetto formativo che dovrà compilare, sentito il soggetto ospitante presso cui si svolgerà il tirocinio e in collaborazione con un docente di riferimento (tutor didattico): il modulo dovrà essere redatto in duplice copia e sottoscritto in tutte le sue parti.
  2. Almeno dieci giorni prima dell'inizio del tirocinio dovranno essere restituiti al Servizio Supporto Qualità e Didattica del Dipartimento di Scienze politiche i documenti sopra descritti.
 

Durata e proroga dei tirocini

I tirocini hanno durata massima:

  • non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi (art. 7 del D.M.142/1998);
  • non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap (art. 7 del D.M.142/1998);

E' prevista una durata minima di ogni tirocinio finalizzato al conseguimento di crediti formativi (CFU) (tale durata viene fissata dai regolamenti di ciascun corso di studi);

E' possibile chiedere una proroga del tirocinio. La richiesta (motivata) va fatta pervenire entro la data di fine tirocinio originariamente prevista nel progetto formativo stesso. Il Responsabile del Servizio Supporto Qualità e  DiDattica si incaricherà di valutare la congruenza della richiesta con le normative e i regolamenti vigenti.

 

Cosa fare alla fine del tirocinio

Al termine del tirocinio lo studente dovrà riconsegnare al Servizio Supporto Qualità e Didattica del Dipartimento di Scienze politiche:

  1. Il registro delle presenze, debitamente compilato
  2. Il questionario di valutazione studente del tirocinio
  3. Il questionario di valutazione azienda del tirocinio

 

 
 
Ultimo aggiornamento: 08-11-2023