Whistleblowing - Segnalazione condotte illecite

La legge 190/2012 ha introdotto l'art. 54 bis al D. Lgs. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) al fine di tutelare i dipendenti pubblici (o soggetto equiparato) che, per senso civico, intendano segnalare irregolarità o condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza in occasione della prestazione lavorativa. Tale strumento è noto come whistleblowing .

Il 15 luglio 2023 sono diventate efficaci per tutte le Pubbliche Amministrazioni le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 24/2023 - emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1937 – che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L’Ateneo si è adeguato alla suddetta normativa emanando un nuovo Regolamento per la segnalazione delle condotte illecite.

 

COSA SI PUO’ SEGNALARE 

Per segnalazione di illeciti si intende qualunque segnalazione avente ad oggetto comportamenti, atti od omissioni, sempre che non si tratti di semplici irregolarità, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ateneo e che consistono in: 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali, commessi in violazione di disposizioni normative nazionali; 2) Violazioni di disposizioni normative europee.

 

CANALI DI SEGNALAZIONE 

Canale interno: La segnalazione va inviata al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) dell’Università degli Studi di Teramo, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura informatizzata messa a disposizione dall’Ateneo (accesso alla piattaforma UNITE)

Canale esterno: La segnalazione che riguarda situazioni che coinvolgono il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, deve essere inviata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione degli utenti dall’Autorità. Parimenti, la segnalazione va inoltrata all’ANAC laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) La persona segnalante ha già utilizzato, precedentemente, la procedura informatizzata di Ateneo ma la segnalazione è rimasta priva di esito e riscontro;
  2. b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se utilizzasse la procedura informatizzata messa a disposizione dall’Ateneo, alla segnalazione non verrebbe assicurato adeguato seguito ovvero la segnalazione effettuata con la già menzionata modalità possa determinare il rischio di ritorsione; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità e tempistiche nella gestione delle segnalazioni esterne sono illustrate dall’Autorità stessa nell’ambito del proprio canale di segnalazione. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio “whistleblowing”.

Divulgazione pubblica: tramite la stampa o altri mezzi di diffusione massiva in grado di raggiungere un numero elevato di persone, se ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione sulla piattaforma dell’Ateneo al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed esterna all’ANAC ovvero ha effettuato direttamente la segnalazione esterna e non è stato dato riscontro, entro i prescritti termini, in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  2. b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna all’ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile: quale ulteriore autonomo canale di segnalazione.

 

CHI PUÒ SEGNALARE

  • Il personale dipendente dell’Università degli Studi di Teramo;
  • i collaboratori o i consulenti dell’Università degli Studi di Teramo, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010;
  • i titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, unitamente ai titolari di borse di studio e di ricerca;
  • gli studenti;
  • i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell’Università di Teramo;
  • ogni altro soggetto non compreso nelle categorie precedenti che intrattenga un rapporto formalizzato con l’Ateneo e a cui si applichi il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Teramo.

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

  • L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante; 
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
  • L'utilizzo della piattaforma di Ateneo garantisce la tutela dei dati personali del whistleblower nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

 

 
 
Successione delle leggi nel tempo.
Le segnalazioni e le denunce all'autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazione e per i soggetti privati in materia di whistleblowing
 
Ultimo aggiornamento: 31-10-2024
 
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