Chi è assicurato
Studenti dei corsi di laurea, diplomi universitari, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, corsi di perfezionamento, corsi universitari previsti dal regolamento didattico di Ateneo in conformità alla riforma di cui al DPR 509/1999, corsi organizzati sulla base di convenzioni stipulate con altri Atenei od ordini professionali od Amministrazioni ed Enti Pubblici e privati ai sensi di norme di legge o regolamenti amministrativi cui l'Ateneo aderisce o è tenuto ad aderire, corsi singoli, borsisti e borsisti post- dottorato, tirocinanti, laureati (entro 18 mesi dal conseguimento della laurea).
Quando, come e dove è assicurato
L'assicurazione vale per gli infortuni che gli studenti subiscono:
- durante le ore di frequenza dell'attività didattica;
durante le riunioni culturali, artistiche, religiose, di svago e diporto come gite, visite a musei, mostre ed esposizioni, passeggiate, escursioni, pellegrinaggi;
- durante i viaggi effettuati nelle circostanze e per gli scopi di cui al precedente punto con ordinari mezzi di locomozione o trasporto, terrestri o marittimi, di proprietà di istituti, di servizio pubblico e/o noleggio autorizzato, purché compiuti in forma collettiva con organizzazione dell'Università;
- durante la partecipazione ad allenamenti e gare per manifestazioni sportive universitarie indette ed organizzate da Organi della università degli Studi di Teramo;
- in tutte le attività di interscambi culturali tra l'Università di Teramo ed altre Università italiane ed estere (quali, a puro titolo esemplificativo, Progetto Erasmus, Campus, Fim, Apollo, CampusOne, etc.) durante l'attività didattico-scientifica;
- in tutte le attività didattiche e/o di formazione anche professionale che gli stessi svolgano presso le strutture universitarie o presso Enti, Aziende od Associazioni esterne, dislocate sia all'estero che in Italia, in virtù o meno di convenzione siglata dall'Università;
- In tutte le attività di collaborazione e ricerca svolte ai sensi dell'art. 51 comma 6 della L. 449/97;
- In tutte le attività previste dalla L. 390/91 Art. 13;
L'assicurazione è valida altresì nei confronti degli studenti coadiutori, come definiti ai sensi dell'Art. 13 della L. 2 Dicembre 1991 n. 390 "
Norme sul Diritto agli studi universitari" .
Capitali assicurati
- Morte: € 100.000,00
- Invalidità permanente € 150.000,00