Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università (ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Il tirocinio può essere obbligatorio o facoltativo, secondo quanto determinato dal singolo corso di studio, e deve essere svolto nell'anno di corso previsto nel piano didattico. Al tirocinio previsto nei piano di studi è riconosciuto un numero di crediti formativi universitari (CFU).
Il tirocinio ha lo scopo "di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" (art. 1 D.M. 142/98). Dal punto di vista dello studente può avere più finalità: quella orientativa, che mira prevalentemente a far conoscere la realtà del mondo del lavoro tramite contatto diretto; quella formativa, che permette di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto dal corso di laurea. Per l'Università è un'occasione per verificare la congruenza tra i percorsi formativi dei corsi di laurea e gli sbocchi potenziali cui gli studenti aspirano.
Dal punto di vista dell'azienda, il tirocinio costituisce una vantaggiosa opportunità di scambio con giovani portatori di conoscenze scientifiche aggiornate e costituisce altresì un'opportunità di formare "giovani talenti" da inserire eventualmente in forma stabile nel proprio organico.
Il tirocinio non rappresenta un rapporto di lavoro. Deve essere il risultato dell'incontro fra l'interesse manifestato dallo studente per la disciplina nell'ambito della quale intende svolgere il tirocinio, la disponibilità del Docente Tutor ad individuare e progettare l'attività formativa da svolgere, la possibilità di svolgere tale attività in una azienda. Il rapporto tra Università ed "azienda" si formalizza attraverso una convenzione alla quale dovrà essere allegato un Progetto Formativo.
Per attivare un tirocinio curriculare è necessario che la struttura che ospita lo studente abbia una convenzione attiva con l'Università degli Studi di Teramo. Qualora tra la struttura ospitante e l'Ateneo non esistesse ancora una convenzione, essa può essere stipulata mediante compilazione, da parte della struttura ospitante, della Convenzione (da stampare in duplice copia e far firmare all'Azienda sotto "soggetto ospitante").
Una volta raggiunti, tra il soggetto ospitante e il tirocinante, gli accordi necessari, l'iter da seguire dovrà essere il seguente:
I tirocini hanno durata massima:
E' prevista una durata minima di ogni tirocinio finalizzato al conseguimento di crediti formativi (CFU) (tale durata viene fissata dai regolamenti di ciascun corso di laurea);
E' consentito lo svolgimento di un periodo di tirocinio alla volta. Solo in casi eccezionali, vale a dire per motivi di natura meramente didattica, lo studente può svolgere contemporaneamente due tirocini in due strutture diverse;
E'possibile chiedere una proroga del tirocinio. La richiesta (motivata) va fatta pervenire entro la data di fine tirocinio originariamente prevista nel progetto formativo stesso. Il Manager Didattico si incaricherà di valutare la congruenza della richiesta con le normative e i regolamenti vigenti.
Al termine del tirocinio lo studente dovrà riconsegnare al Manager Didattico di Facoltà:
Il tempo massimo tra la presentazione della richiesta di attivazione di tirocinio e la trasmissione della documentazione necessaria all'espletamento dello stesso è di 20 giorni. Per la Facoltà di Medicina Veterinaria, il tempo massimo è di 40 giorni.
I crediti formativi relativi all'attività di "stage e tirocini" saranno inseriti nel profilo dello studente entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione completa, attestante l'avvenuto tirocinio.