Immigrazione e istruzione: la disciplina degli enti territoriali di governo
Progetto speciale “Ricerca di eccellenza - Ricercatori” Università degli studi di Teramo - Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
Ai sensi dell’art. 33 della Costituzione italiana, “La Repubblica (…) istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. Inoltre, dalla lettera di cui al primo comma dell’articolo successivo, secondo cui “La scuola è aperta a tutti”, può essere dedotto che già per i Costituenti fosse chiaro che il diritto all’istruzione andasse garantito a cittadini e non.
Ed, infatti, anche secondo l’art. 1 del D.P.R. 394/’99, “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. Essi sono, inoltre, “soggetti all'obbligo scolastico (…)”. La parificazione è, quindi, totale fra i minori cittadini italiani (e degli altri Stati membri dell’UE) e i minori stranieri, senza, peraltro, che a nulla rilevi l’irregolarità dell’ingresso del minore nel territorio italiano.
Le disposizioni che sono state brevemente esposte possono essere considerate i cardini attorno a cui ruota il diritto all’istruzione degli stranieri; o, – per dirla con la lettera n) dell’art. 117, comma secondo, Cost. – ne costituiscono le “norme generali”. Tuttavia, il legislatore costituzionale del 2001 era ben conscio della circostanza che la disomogeneità del territorio italiano dovesse suggerire l’opportunità di devolvere parte delle competenze in materia agli organi più “vicini” al cittadino ed è per tale ragione che la materia dell’istruzione è stata inserita nell’ambito delle competenze concorrenti fra Stato e Regioni.
Alla luce delle brevi considerazioni l’incontro di studio avrà ad oggetto l’analisi delle problematiche sempre più insistenti attinenti al “decentramento”, poiché l’esistenza di culture diverse all’interno di un tessuto sociale è fonte di esigenze che devono condurre alla diversificazione di disciplina.
Intervengono
Carlo Ferruccio Ferrajoli
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie ''Massimo Severo Giannini'' CNR Roma
Giulia Maria Napolitano
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie ''Massimo Severo Giannini'' CNR Roma
Gabriella Saputelli
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie ''Massimo Severo Giannini'' CNR Roma
Conclude
Eduardo Gianfrancesco
Università degli studi L.U.M.S.A Roma
Coordinamento scientifico
Enzo Di Salvatore
Ricercatore di Diritto costituzionale
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Teramo
edislavatore@unite.it
Michela Michetti
mmichetti@unite.it
Ricercatrice di Diritto costituzionale
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Teramo