Procedura aperta per fornitura macchine e attrezzature tecniche I stralcio funzionale del II e III lotto del nuovo polo scientifico abv loc. Piano d'Accio


Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0861/266215 - 266217

 
Scadenza bando: 4/11/2013 ore 13:00
 


CHIARIMENTI:



In merito ai quesiti formulati da vari operatori economici  e sottoriportati si pubblicano le relative risposte:



Quesito :

file nominato "richiesta chiarimenti tecnici (235 KB)" postato sotto il file "modello offerta economica" 


Risposta:

Pag 1 Fare riferimento alla parte "PIU' IN PARTICOLARE"


Pag 2 Si richiedono tutte le componenti come specificato nella sezione "PIU' IN PARTICOLARE"


Pag 3 si è possibile , 4 canali come specificato in "PIU' IN PARTICOLARE"


Pag 4  si  vanno bene i criteri della seconda parte "PIU' IN PARTICOLARE"


Pag 5 XY motorizzato come specificato in "PIU' IN PARTICOLARE"


Pag 6 si


Pag 7 Le caratteristiche rispondono a esigenze sperimentali


Pag 8 si e possibile


Pag 9 si è possibile nella misura in cui sono obiettivi a lunga distanza di lavoro


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Quesiti:

-          E' possibile presentare offerta per una sola voce che compone il Lotto o trattasi di Lotto indivisibile?;

-          Gli importi totali dei Lotti riportati a pagina 1 del Vostro Capitolato Speciale sono da considerarsi come basi d'asta?


Risposta:

-Ogni lotto è indivisibile e, naturalmente, gli importi riportati sulla pagina 1 del capitolato sono (come è scritto) comprensivi di IVA e, la base d'asta è al netto dell'IVA al 21% (così come riportato nel bando e nel modello di offerta economica e come previsto dall'art. 29 del Dlgs 163/2006);

 -Si ricorda che ai sensi dell'art. 34 del dlgs 163/2006 Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (nella procedura in oggetto quindi per uno o più lotti) i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti , costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.


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QUESITO :  Nel capitolato di gara non è specificato in quale busta vada inserita la documentazione tecnica. Si parla solo di "documenti " e "offerta economica ".

 

RISPOSTA :

Nella documentazione di gara si parla solo di "documenti " e "offerta economica" perchè trattasi di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82  del Dlgs 163/2006.

Pertanto non è necessario inserire la documetnazione tecnica.

La verifica della rispondenza tra le specifiche tecniche delle attrezzature richieste dalla S.A.  nel capitolato e le attrezzature fornite sarà effettuata in sede di consegna e successivo collaudo da parte della commissione che verrà nominata in seguito.


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QUESITO :  A seguito dell'aumento IVA al 22% vengono modificate le basi d'asta nella pagina 1 del capitolato speciale  compresi di IVA ? oppure dobbiamo far riferimento  all'offerta economica che è IVA ESCLUSA.

 

RISPOSTA :

Come già specificato in risposta ad un precedente questito già pubblicato sul sito di Ateneo, la base d'asta è sempre indicata al netto dell'IVA  (così come riportato nel bando e nel modello di offerta economica e come previsto dall'art. 29 del Dlgs 163/2006); pertanto le basi d'asta restano invariate;

Per quanto concerne l' I.V.A., ovviamente, si farà riferimento all'aliquota vigente al momento del pagamento delle fatture alla ditta che risulterà aggiudicataria


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QUESITO :

Si chiede di voler precisare in quale fase della procedura le ditte concorrenti dovranno descrivere/rispondere alle richieste presenti nelle schede tecniche. Per maggior chiarezza riportiamo di seguito, solo a titolo di esempio, alcuni passaggi estrapolati dalla scheda tecnica 9 relativa al lotto n. 3:

SCHEDA 9 - ECOGRAFO IDONEO PER USI VETERINARI

..........


Possibilità di metodica 3D (descrivere le modalità di visualizzazione)


Predisposizione ed eventuale fornitura della metodica 4D (descrivere)


Possibilità d'inversione d'impulso. Segnali fisiologici visualizzabili per la configurazione offerta. Possibilità di focalizzazione variabile


N. max di fuochi attivabili contemporaneamente: specificare.


Ampio parco di sonde volumetriche (descrivere)


Software per gestione MDC anche in II° armonica. Specificare su quante sonde è possibile gestire il software


DOPPLER


Doppler per  flussometria lenta

Tutti i trasduttori offerti possono eseguire il doppler pulsato?

Possibilità di calcoli doppler in tempo reale?


Presenza d'inclinazione elettronica del fascio (steering)


Frequenza color doppler indipendente da 2D e Doppler?


velocità dei flussi rilevabili (m/se): Da..........A..........


Volume campione impostabile: Dimensione minima (mm): .........Dimensione massima(mm)........


.......


RISPOSTA:

come già precisato in una precedente risposta pubblicata sul sito web di Ateneo, si ribadisce che la verifica della rispondenza tra le specifiche tecniche delle attrezzature richieste dalla S.A. nel capitolato e le attrezzature fornite, sarà effettuata in sede di consegna e successivo collaudo da parte della commissione che verrà nominata in seguito.

La Ditta all'atto della presentazione dell'offerta dichiara implicitamente che i prodotti forniti rispondono alle caratteristiche indicate nelle singole schede tecniche.

A titolo di esempio, e facendo riferimento alla vostra specifica richiesta, per la scheda n. 9 - ECOGRAFO IDONEO PER USI VETERINARI, il prodotto offerto dovrà avere tra le caratteristiche la possibilità di metodica 3D, mentre non saranno rilevanti, ai fini della valutazione della rispondenza, le modalità di visualizzazione; allo stesso modo, sarà necessario che la macchina attivi contemporaneamente più fuochi, mentre non sarà rilevante, ai fini della valutazione della rispondenza, il n. di fuochi, ecc ....

Laddove invece espressamente indicato, come a d esempio nel caso del "Numero di sonde elettroniche collegabili contemporaneamente non meno di 4", naturalmente l'apparecchio dovrà possedere esattamente il requisito richiesto (non meno di 4 sonde).


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QUESITO :

in merito al bando in oggetto, vi sottopongo le seguenti richieste di chiarimento relative al Disciplinare:

 

-       Tra i documenti da inviare è richiesta la dichiarazione di almeno due istituti bancari attestanti l'affidabilità economico finanziaria della ditta. Ma se l'azienda, come la nostra, ha rapporti bancari con un solo istituto è sufficiente la dichiarazione di quest'unico ente?

-       Dimostrazione dell'avvenuto versamento della contribuzione dovuta ai sensi della legge 266/2005 dagli operatori economici. Confermate l'esenzione del versamento per lotti di valore inferiore ai € 150.000?

-       Al punto L) viene indicato in caso di avvalimento esclusivamente dei requisiti di capacità tecnica ed economica indicati al punto 4 del bando di gara  (art. 49 del d. lgs. N. 163/2006). Non riesco a trovare in alcun modo questo punto 4 del bando di gara. Per favore potreste girarmi il relativo testo?

-       Sempre in riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, essendo questi da comprovare dopo l'apertura delle buste ai sensi dell'art. 48 del d. lgs. N. 163/2006 che tipo di dichiarazione chiedete venga presentata da un'azienda commerciale che acquista dal produttore i prodotti oggetto del lotto? E' sufficiente una dichiarazione da parte del produttore che si impegna a fornire tutto il supporto necessario e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando a carico dei fornitori dei beni?


RISPOSTA:

1.    L'art. 41 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. dispone che:

      1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a)  dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

....

      2. ....

      3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

      4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).

 

2.    Si conferma quanto indicato alla lettera C) del disciplinare di gara, ed in particolare che la "dimostrazione dell'avvenuto VERSAMENTO della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare a procedure di gara. Le istruzioni operative in merito all'applicazione della delibera 3 novembre 2010 sono reperibili sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici http://www.avcp.it)".

 

3.    Per quanto riguarda il punto L) del Disciplinare, relativo all'ipotesi di avvalimento esclusivamente dei requisiti di capacità tecnica ed economica, si precisa che per un refuso è stato indicato il punto 4 del bando di gara, e non il punto III.2.1, che rinvia al disciplinare di gara ed in particolare alla lettera D) punti 14) e 15). Si precisa, per completezza, che l'istituto dell'avvalimento è comunque regolato dall'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

 

4.    Al momento della presentazione dell'offerta l'operatore economico/concorrente accetta tutte le condizioni indicate negli atti di gara e dichiara, secondo le modalità prescritte, di essere in possesso dei requisiti generali e di capacità e tecnica ed economica.

Per maggiore chiarezza si specifica che le uniche dichiarazioni utili, pertanto, saranno quelle presentate dal concorrente e che le verifiche di cui all'art. 48 saranno effettuate nei confronti dello stesso.


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QUESITO :

relativamente alla gara in oggetto, al punto evidenziato, siamo a richiedervi se gli apparecchi offerti DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE OTTEMPERARE ALLA direttiva CEE 93/42 oppure TRATTANDOSI DI APPARECCHIATURE da laboratorio, saranno accettate anche diverse conformità come le UNI-EN61010 ?

 

Le auto-dichiarazioni e/o certificazioni delle conformità rese dal costruttore saranno ammissibili ? Non esiste l'obbligatorietà delle certificazioni rese da enti terzi?

 

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Ogni apparecchiatura offerta dovrà riportare la marcatura CE, ai sensi del D.Lgs. n.46/97 e s.m.i., con indicato il numero dell'organismo

certificato che l'ha rilasciata. La ditta dovra fornire copia del certificato CE di conformita ed eventuale sua traduzione in italiano.

Il D.Lgs. n. 46/97 relativo all'attuazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE sui Dispositivi Medici, specifica, tra l'altro, che (art.5) le

indicazioni fornite dal fabbricante all'utilizzatore sono espresse in lingua italiana e che (allegato I, punto 13) ogni dispositivo deve essere

corredato delle necessarie informazioni per garantire una utilizzazione sicura. La ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia. Gli articoli presenti nella fornitura dovranno essere in possesso di certificato di conformita alla normativa vigente, rilasciato da ente terzo  In particolare, sono obbligatoriamente richieste le certificazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti, che dovranno essere  prodotte a corredo delle macchine all''atto della consegna. La garanzia dovra avere validita minima di 12 mesi dalla data della messa in funzione


RISPOSTA:

si specifica che tutti i dispositivi elettromedicali dovranno essere conformi alla direttiva CEE 93/42; per tutte le altre apparecchiature, saranno ritenute ammissibili anche diverse conformità, come ad esempio, le UNI-EN61010.

Si ribadisce, inoltre, come indicato nel capitolato, che "Gli articoli presenti nella fornitura dovranno essere in possesso di certificato di conformità alla normativa vigente, rilasciato da ente terzo ".


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QUESITO :

nella Premessa del Capitolato viene riportato...

Le ditte partecipanti inoltre, dovranno risultare in possesso della certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000-2008 (sistemi di gestione per la qualita), che costituisce requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura.


I prodotti oggetto del bando sono destinati ad uso veterinario. Attualmente non esiste in Europa alcuna normativa che richieda il possesso della certificazione richiamata per le aziende commerciali operanti nel ns. settore. Vi chiedo pertanto la seguente delucidazione:

 

il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 si intende richiesta al produttore del bene che sarà presentato in offerta oppure alla azienda che commercializza il bene e che parteciperà al bando di gara?


RISPOSTA:

come indicato espressamente nel Capitolato speciale di appalto, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura, dovranno necessariamente essere in possesso della certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000-2008 (sistemi di gestione per la qualità)


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QUESITO :

In merito alla certificazione UNI EN ISO 9001:2000-2008 (sistemi di gestione per la qualità): in caso di RTI il requisito deve essere soddisfatto da tutte le imprese del  RTI o è sufficiente che la certificazione sia in possesso della capogruppo o della maggioranza delle consorziate?


RISPOSTA:

la certificazione richiesta deve essere posseduta dalla capogruppo/mandataria del raggruppamento.

Si ricorda che l'istituto dei Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti in materia di servizi e forniture è regolamentato dall'art. 37  del dlgs 163/2006.


AVVISO II SEDUTA PUBBLICA

 COME INDICATO A PAGINA 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA SI COMUNICA CHE LA SECONDA SEDUTA PUBBLICA IN CUI AVVERRA' L'APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE RELATIVE AI LOTTI III - VIII E X SI TERRA' IL GIORNO VENERDI' 22/11/2013 ALLE ORE 10.00 NELLA SALA CONSILIARE DI ATENEO PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITAIO IN LOC. COSTE S. AGOSTINO - VIA R. BALZARINI, 1 64100 TERAMO





Il Responsabile del Procedimento



Ultimo aggiornamento: 28-05-2014